L'art. 12, DL n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) ha previsto l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino; il DM 21/06/2021 ha previsto:
- dal 01/10/2021 al 30/06/2022 la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- dal 01/07/2022 la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipostesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.
Le fatture elettroniche per le operazioni di cessione di beni tra Italia e San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le regole tecniche del provvedimento 30/04/2018;
•L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette le fatture emesse dai soggetti sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai soggetti italiani;
•L'Ufficio competente per l'effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall'Ufficio Tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino
CESSIONI DI BENI EFFETTUATE MEDIANTE TRASPORTO/CONSEGNA A SAN MARINO
Le cessioni dei beni effettuate mediante trasporto/consegna a San Marino da parte di soggetti passivi italiani nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero di identificazione sono considerate non imponibili (art. 8 e 9 DPR 633/72); •Nella fattura elettronica va indicato: - numero identificativo cessionario sammarinese;
- codice destinatario: 2R4GTO8 (Ufficio trib. della Rep. di San Marino);
- Tipo documento: TD24;
- Codice natura: N3.3; • L'Ufficio tributario, verificato il regolare assolvimento dell’imposta: - convalida la regolarità della fattura;
- comunica l'esito del controllo dalla Dir. Provinciale di Pesaro-Urbino.
CESSIONI DI BENI TRA SAN MARINO E L'ITALIA
Per le cessioni di beni tra San Marino e Italia, la fattura elettronica emessa dall'operatore Sammarinese viene trasmessa dall’Ufficio Tributario di San Marino al SdI, il quale la recapita all'acquirente Italiano; •L'operatore Sammarinese potrà: - addebitare l'IVA nella fattura elettronica, in questo caso l'imposta riscossa dovrà essere versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio tributario di San Marino;
- non indicare l'imposta nella fattura elettronica, in questo caso l'operatore italiano la dovrà assolvere mediante il meccanismo del reverse charge.
- Fattura da San Marino con addebito di Iva: tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, l'acquirente italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese e l'esito dei controlli effettuati dalla Direzione provinciale di Pesaro-Urbino, al fine di poter procedere alla detrazione dell'Iva.
: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti). Campo 2.1.6 : numero e data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese. Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta. - Fattura da San Marino senza addebito di Iva: l'acquirente italiano, il quale riceve la fattura tramite SdI, deve assolvere l'imposta in reverse charge ai sensi dell’art. 17, co. 2, DPR n. 633/72.
L'operatore italiano deve emettere il documento TD19 indicando:
- campo “Cedente/Fornitore”: dati cedente sammarinese; - campo “Dati fatture collegate”: l'IDSdI, attribuito da SdI, dalla fattura di riferimento; - campo “Data”: la data di effettuazione dell’operazione